STATUTO
Statuto approvato con l’Atto costitutivo del 5 settembre 2002
e modificato dall’Assemblea straordinaria del 24 novembre 2008
Associazione “I POPOLARI”
LECCO
S T A T U T O
Denominazione, Sede, Durata, Scopo
Art. 1) È costituita con finalità formativa, di promozione culturale e di ricerca ed iniziativa politica e sociale, l'Associazione denominata:
«I POPOLARI».
Art. 2) L'Associazione ha sede in Lecco, via Balicco numero 111 ed ha come riferimento territoriale per la propria attività quello della Provincia di Lecco.
Art. 3) L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 4) L'Associazione ha lo scopo di realizzare attività ed iniziative che mantengano viva ed attuale la presenza organizzata del cattolicesimo democratico nella vita politica e sociale del territorio della Provincia di Lecco ed intende operare affinché l'ispirazione cristiana sia ancora fonte di impegno civile e capace di progettare una convivenza solidale, eticamente fondata, in grado di guidare il cambiamento e di renderlo strumento di crescita dell'uomo e della comunità. A tale fine l'Associazione potrà operare esclusivamente nei settori della formazione, della promozione culturale, della ricerca nel campo della storia e della scienza umana e sociale, e nei settori a questi strettamente connessi, con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.
Nell'esercizio della sua attività l'Associazione dovrà perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare l'Associazione potrà:
* studiare, approfondire, dibattere e diffondere la cultura e la tradizione politica del popolarismo, traducendone i principi in progetto politico, economico, sociale ed istituzionale;
* promuovere iniziative, pubblicazioni, convegni, corsi di studio e di formazione politica ed amministrativa;
* organizzare e gestire archivi e biblioteche nelle materie di interesse dell'Associazione, assicurandone la fruizione da parte dei cittadini e degli studiosi;
* promuovere iniziative di ricerca, anche mediante l'istituzione di borse di studio, e la stipula di accordi a commesse con specialisti singoli e associati, sui temi di particolare interesse culturale e scientifico;
* promuovere la pubblicazione di una rivista di collegamento e di dibattito tra gli associati, anche allo scopo di rendere pubblici i risultati dell'attività dell'Associazione;
* realizzare ogni altra iniziativa compatibile con il presente statuto, che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
* collegarsi con analoghe iniziative regionali, nazionali ed europee.
L'Associazione non persegue fini di lucro, e potrà articolarsi sul territorio a livello comunale.
Le modalità di organizzazione delle articolazioni comunali sono definite con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo.
Associati
Criteri di ammissione e di esclusione
Art. 5) Sono associati dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e sono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
Il Consiglio Direttivo determina altresì il termine entro il quale deve essere versata la quota associativa.
L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Le quote sono intrasferibili.
L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi del- l'articolo 24 del Codice Civile è deliberata dall'Assemblea su proposta dei Probiviri.
Gli associati receduti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio.
L'Assemblea potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
La collaborazione degli associati al perseguimento delle finalità associative è gratuita.
Patrimonio
Art. 6) il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
* contributi degli aderenti;
* contributi di privati;
* contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
* contributi di Organismi internazionali;
* donazioni e lasciti testamentari;
* entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
* rimborsi derivanti da convenzioni.
Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Organi dell'associazione
Art. 7) Sono organi dell'Associazione:
* l'Assemblea degli associati;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente del Consiglio Direttivo;
* il Segretario-Tesoriere;
* i Probiviri.
Assemblea
Art. 8) L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'articolo 5 del presente statuto ed è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati. All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione :
* la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
* il bilancio dell'esercizio sociale.
L'assemblea delibera inoltre in merito:
* alla nomina del Consiglio Direttivo;
* alla nomina dei Probiviri;
* agli indirizzi programmatici dell'Associazione assumendo le necessario determinazioni sugli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo;
* ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
L'assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno degli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza o mediante affissione dell'avviso di convocazione nel medesimo termine presso la sede dell'Associazione.
L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché gli argomenti da trattare. Ogni associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato purché non sia membro del Consiglio Direttivo o Proboviro conferendo ad esso delega scritta.
Ogni associato può rappresentare soltanto un altro associato.
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione, che deve essere tenuta in giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
I processi verbali delle adunanze dell'assemblea sono stesi sull'apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.
Consiglio direttivo
Art. 9) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati tra gli associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno 2 (due) Consiglieri con avviso scritto inviato a ciascun amministratore almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.
Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma, telefax o e-mail da spedirsi almeno un giorno prima.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla prima riunione successiva in ordine alla sua sostituzione.
Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri uno o più Consiglieri delegati determinandone i poteri.
Il Consiglio Direttivo può altresì nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, redige il programma delle attività e ne cura l'attuazione, delibera in ordine alle domande di adesione all'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa ed i termini per il suo versamento, predispone il bilancio di esercizio e la relazione annuale sulla gestione, nonché il bilancio preventivo. La carica di Consigliere è gratuita.
Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio.
Presidente del consiglio direttivo
Art. 10) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede ad eleggere tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Al Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente, spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed in casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.
Segretario-tesoriere
Art. 11) Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi mèmbri su proposta del Presidente.
Il Segretario-Tesoriere da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo, tiene la cassa dell'Associazione e ne risponde di fronte al Consiglio Direttivo, tiene aggiornata la contabilità dell'Associazione, effettua le riscossioni ed i pagamenti, illustra all'assemblea il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
I libri degli associati, dei verbali delle adunanze delle Assemblee e dei verbali del Consiglio Direttivo, debitamente vidimati e regolarmente tenuti, devono essere in ogni momento consultabili dagli associati i quali hanno altresì diritto di chiederne a loro spese estratti.
Nessun compenso è dovuto al Segretario-Tesoriere, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del suo ufficio.
Probiviri
Art. 12) L'assemblea nomina tra gli associati 3 (tre) Probiviri effettivi e 2 (due) supplenti.
I Probiviri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decidono:
* sui casi di infrazione ai doveri di associato;
* sui casi di indegnità morale degli associati su richiesta del Consiglio Direttivo;
* sulle questioni di natura personale fra gli associati.
I Probiviri procedono su denuncia o segnalazione da parte di singoli associati.
Essi possono inoltre procedere d'ufficio.
È garantita la difesa dell'associato, sulla base del principio della contestazione e del contraddittorio.
In relazione alle circostanze oggettive. e soggettive, il Collegio dei Probiviri, ove ritenga di non dover concludere con l'archiviazione, propone una delle seguenti sanzioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:
* la sospensione, per una durata non superiore a tre mesi;
* la dichiarazione di cessazione dell'appartenenza all'Associazione;
* l'esclusione, nei casi di indegnità o di danno grave al prestigio dell'Associazione.
Esercizi sociali e bilancio
Art. 13) L'esercizio sociale chiude il trentuno (31) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.
Qualora particolari esigenze lo richiedessero l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio preventivo dovrà essere approvato contestualmente al bilancio consuntivo.
La bozza del bilancio consuntivo, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio consuntivo dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Scioglimento e liquidazione
Art. 14) L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività della stessa protratta per oltre due anni.
L'assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Norme applicabili
Art. 15) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro I, titolo II, capo II del Codice Civile.